Purtroppo, finora gli aspiranti che hanno lavorato per tre anni come sostegno non hanno ricevuto risposte definitive riguardo alla necessità di sostenere o meno le prove di selezione per il TFA sostegno VIII ciclo. Le questioni in sospeso non riguardano solo l’esenzione per coloro che possiedono solo il titolo di studio con 24 CFU (si prega di prestare attenzione alla data di conseguimento), ma anche il livello scolastico in cui il servizio è stato svolto e il numero di posti disponibili.
Requisiti per accedere al corso TFA sostegno VIII
I requisiti per accedere al corso TFA sostegno VIII ciclo differiscono a seconda della scuola. Per la scuola dell’infanzia e primaria, è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
- Titolo di abilitazione all’insegnamento ottenuto attraverso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o un titolo equivalente ottenuto all’estero e riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente;
- Diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o titolo equivalente di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente, ottenuti comunque entro l’anno scolastico 2001/2002.

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Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono i seguenti:
- Abilitazione specifica per la classe di concorso o titolo equivalente di abilitazione ottenuto all’estero e riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente;
- Laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equivalente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) con almeno 24 CFU/CFA oppure abilitazione per un’altra classe di concorso o grado di istruzione (si prega di prestare attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU).
Fino al 2024/25, il requisito di accesso per gli ITP rimane il diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’accesso alla classe di concorso in conformità con il DPR 19/2016 e le normative successive.
Ma come ci si accede?
Le selezioni per l’accesso al corso TFA sostegno, conformemente al DM 92/2019, prevedono:
- Un test preselettivo (superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili in ciascun Ateneo). Inoltre, sono ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguono il medesimo punteggio degli ultimi candidati ammessi. I candidati esentati dal test preselettivo possono essere individuati in base a specifiche condizioni;
- Una o più prove scritte o pratiche (superabili con un punteggio minimo di 21/30). In caso di più prove, la valutazione finale è determinata dalla media aritmetica dei voti ottenuti in ciascuna prova, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30;
- Una prova orale (superabile con un punteggio minimo di 21/30).
Secondo il comma 4 dell’articolo 4 del DM n. 92/2019, gli aspiranti ai corsi di specializzazione su sostegno che sono ammessi in soprannumero, cioè senza dover sostenere le prove d’accesso, sono coloro che hanno:
- Sospeso il percorso in precedenti cicli di specializzazione;
- Superato le prove d’accesso in precedenti cicli di specializzazione ma non si sono iscritti al percorso, nonostante avessero ottenuto una posizione utile;
- Superato le prove d’accesso per più procedure e hanno scelto di esercitare le relative opzioni;
- Superato le prove d’accesso ma non sono stati ammessi in base al numero di posti disponibili.
Fino al 31 dicembre 2024, saranno ammessi direttamente al corso TFA sostegno, senza la necessità di sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che hanno prestato servizio per almeno tre anni negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

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La misura riguarda sia i docenti precari che quelli assunti a tempo indeterminato presso le scuole statali. Per accedere, gli interessati devono avere l’abilitazione e il titolo di studio valido per l’insegnamento della classe di concorso o del posto cui dà accesso il titolo di studio e/o l’abilitazione. Tuttavia, i precari con 3 anni di servizio possono accedere direttamente al TFA sostegno senza l’abilitazione.
Il servizio richiesto per accedere al corso deve essere svolto nelle scuole statali o paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle regioni. Non è specificato se il servizio deve essere svolto nello specifico grado per cui si partecipa, ma si attendono le indicazioni del Ministero in merito.
L’accesso al corso sarà limitato ad un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione, che sarà definito da un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministero dell’Istruzione. I corsi si svolgeranno in presenza, ma una parte delle attività diverse da quelle laboratoriali e di tirocinio potrà essere svolta in modalità telematica fino al 20% del totale.
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A cura di
Redazione
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