Come si apprende dalla bozza del nuovo DPCM, nelle zone rosse sono sospese le attività sportive, comprese quelle presso centri e circoli sportivi, anche se all’aperto. 

È consentito “svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherine”. Si può svolgere “attività sportiva esclusivamente all’aperto” e da soli. Nel resto d’Italia i circoli sportivi restano aperti, ma è vietato l’uso degli spogliatoi


“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”. Con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure restrittive. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco ai Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto. Nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

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