Sono state pubblicate le nuove linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere che recepiscono il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 in riferimento alla Certificazione Verde COVID-19 per i lavoratori del settore privato e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico riguardo all’indice di affollamento in piscina.

Il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 entrato in vigore dal giorno seguente, individua misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.


Vediamo i punti del testo legislativo che interessano il mondo sportivo.

Le misure previste all’articolo 3 – Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato interessano ovviamente anche il settore sportivo. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (sia come dipendente che con contratto esterno o nello svolgimento di una attività formativa o di volontariato) è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde (Green Pass). Naturalmente tale richiesta non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.



L’articolo 6 – Misure urgenti per lo sport stabilisce che le somme a suo tempo trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi ma non utilizzate, sono riscritte entro il 15 ottobre 2021, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50% al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e per il restante 50% al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale». Entrambi i Fondi sono amministrati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, l’articolo 8 – Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Disposizioni per la pratica di attività sportiva all’aperto



Le seguenti disposizioni si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, di contatto e di squadra da svolgersi all’aperto (in centri, circoli, impianti sportivi e non), ove consentite dalla norma. Le misure di mitigazione del rischio previste (distanziamento, igiene delle mani, utilizzo di mascherine) possono essere di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella professionistica. In particolare, l’utilizzo di mascherine è spesso incompatibile con l’intensità dell’esercizio fisico e con il gesto sportivo. Pertanto, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che agiscano in modo coordinato per consentire una ripresa il più possibile sicura.

Anche all’aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa. Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno un metro, preferibilmente due, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, e, ove richiesto dalla normativa, indossino la mascherina.

Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche a livello amatoriale, all’aperto. Qualora si tratti di un’attività sportiva individuale (corsa, maratona, ginnastica, ecc.) è raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno 2 metri. Al termine dell’attività sportiva, individuale, di squadra, di contatto, è necessario, ove richiesto dalla normativa, indossare la mascherina e assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa.

Qualora l’attività sportiva venga svolta in spazi all’aperto di palestre, centri e circoli sportivi, si applicheranno le disposizioni generali del presente protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali spogliatoi, zone ristoro, transito, ecc.), mentre per le discipline sportive si applicheranno, ove opportuno, anche i protocolli delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva. L’utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle zone dove sia consentito svolgere le attività sportive all’interno di luoghi chiusi.

Si raccomanda il rispetto della distanza di almeno un metro anche in contesti pre o post gara (foto, premiazioni o simili) e di evitare contatti non necessari alla pratica sportiva strettamente intesa in sport di squadra (es. momenti di festeggiamento durante la competizione).

Disposizioni per le piscine pubbliche e private

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai protocolli attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.

  1. Per le piscine al chiuso l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
  2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere;
  3. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno un metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
  4. Prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita;
  5. Prevedere l’accesso agli impianti tramite prenotazione;
  6. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno un metro. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi comuni”;
  7. Riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l’uso promiscuo degli armadietti;
  8. Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani;
  9. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone;
  10. Calcolare la densità di affollamento in vasca con un indice di 5 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche;
  11. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto;
  12. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi;
  13. Al fine di garantire un livello di protezione dall’infezione, occorre assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/I; cloro combinato: minore o uguale a 0,40 m g/ I; pH 6.5-7.5. Detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore;
  14. Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni e PP.M. del 16 luglio 2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata;
  15. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli;
  16. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi comuni”;
  17. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente;
  18. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie;
  19. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi;
  20.  Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all’uso. Pertanto, si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini;
  21. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti;
  22. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.

Disposizioni per la pratica di attività sportiva all’interno di luoghi chiusi



Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all’interno di centri/circoli sportivi. L’accesso a tali ambienti è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere.

All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

  1. È consigliato rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
  2. È obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso;
  3. È necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
  4. I bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
  5. È obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
  6. Nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a due dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l’utilizzo di disinfettante adeguato all’igienizzazione delle superfici dell’attrezzatura condivisa;
  7. È obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di un metro;
  8. È obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all’altro;
  9. È obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
  10. È obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante;
  11. Durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a due metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
  12. Lavarsi frequentemente le mani;
  13. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
  14. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
  15. Se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
  16. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
  17. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
  18. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
  19. Utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
  20. Non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra.

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

  1. Procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
  2. Un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
  3. Indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
  4. Specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
  5. La sanitizzazione ad ogni cambio turno.

Sarà altresì vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) tra operatori sportivi e personale, comunque, presente nel sito sportivo. In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:

  • Di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
  • Di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
  • Di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

Di seguito puoi visualizzare il PDF delle linee guida.

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A cura di
Redazione

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