Nella Legge di Bilancio 2022 in arrivo ci sarebbero 30 milioni di euro per implementare progetti sportivi nelle quarte e quinte elementari e per assumere i primi docenti: all’inizio dell’anno prossimo potrebbero già partire i concorsi dedicati. Questa sarebbe l’intenzione del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: dall’anno scolastico 2022-23 la ginnastica con il professore di educazione motoria sarà introdotta nelle quinte e dall’anno successivo anche nelle quarte.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi da quando andrà in vigore la legge, l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:


  1. Riservare l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso dei seguenti titoli di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree; laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM-85-bis «Scienze della formazione primaria» unitamente a laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012;
  2. Equiparare l’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;
  3. Prevedere, negli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, che l’organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno 2 ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie;
  4. Prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo individualizzato, contenga specifiche indicazioni per l’espletamento dell’attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;
  5. Assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all’organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell’insegnamento dell’educazione motoria;
  6. Prevedere che, dopo un periodo massimo di 5 anni di sperimentazione e all’esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell’insegnamento dell’educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione dell’insegnamento presso tutte le scuole primarie.

La storia del disegno di legge

Il disegno di legge in oggetto (A.S. n. 992), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 18 dicembre 2018 come testo risultante dall’unificazione di distinte proposte di legge (A.C. T.U. 523, 784, 914, 1221 e 1222), conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico (come già è, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) e di definire un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe.

Sull’intenzione di affidare l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a Laureati in Scienze Motorie e Sportive si era espresso il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche, svolta l’11 luglio 2018 nelle Commissioni congiunte 7^ del Senato e VII della Camera.

Tuttavia, con specifico riferimento all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, l’art. 1, co. 20, della L. 107/2015 ha disposto che siano utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, oltre che docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, anche docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria), ai quali è assicurata una specifica formazione. Si ricorda, inoltre, che la L. 136/2002 ha sancito l’ equiparazione, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali, dei diplomi (triennali) in educazione fisica rilasciati dall’Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma (ISEF) e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell’art. 28 della L. 88/1958, alle lauree (di primo livello) afferenti alla classe 33 – Scienze delle attività motorie e sportive, istituita ai sensi del DM 509/1999.

Successivamente alla nuova definizione delle classi di laurea ai sensi del DM 270/2004, la tab. 2 del D.I. 11 novembre 2011, emanato in attuazione dell’art. 17 della L. 240/2010, ha equiparato alle lauree (di primo livello) della nuova classe L-22, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sia il diploma universitario (triennale) in scienze motorie (di cui alla L. 341/1990), sia le lauree conseguite ai sensi del DM 509/1999 (classe 33).

Le procedure abilitanti

Il numero 1 prevede anche il superamento, ai fini dell’accesso all’insegnamento, di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Per quanto concerne i concorsi per l’insegnamento nella scuola primaria – che non sono abilitanti, in quanto l’abilitazione è acquisita con il conseguimento della laurea magistrale – l’art. 400 del d.lgs. 297/1994 dispone che i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza (ora, a seguito delle modifiche implicitamente derivanti dall’art. 4, co. 1- quater, lett. c), del D.L. 87/2018- L.96/2018) biennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel periodo di riferimento. L’indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell’ambito della regione di un’effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento.

FONTE: Orizzonte Scuola

A cura di
Redazione

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